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I presupposti della filiazione legittima sono quattro:
Matrimonio valido o putativo fra i genitori
lio partorito dalla donna sposata
lio generato dal marito ( presunzione di paternità art 231, presunzione relativa )
lio concepito in costanza di matrimonio ( presunzione di legittimità art 232, pres. assoluta )
Contro lo stato apparente di lio non legittimo può essere esperito il reclamo della legittimità
(v. art 249 e 234 c. c.).
Può esercitare l'azione di reclamo della legittimità chi non è lio legittimo dichiarato.
Basterà provare i primi due presupposti della filiazione legittima,per gli altri due vi sono
le presunzioni di paternità e di legittimità.
La prova contraria può essere data da qualunque soggetto (anche dal pubblico ministero)
e con qualunque mezzo.
Contro lo stato apparente di lio legittimo si possono esercitare le seguenti azioni:
(quando vengono finti una gestazione e un parto inesistente) e di sostituzione di neonato
L'azione è imprescrittibile e può essere proposta anche contro chi abbia un atto di nascita
conforme al possesso di stato.
Si può esercitare in ogni tempo da chi, risultando genitore, abbia interesse
a negarne il presupposto, anche nei casi in cui il lio sia nato dopo
i trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio,
oppure quando il matrimonio era nullo per incesto o bigamia.
La contestazione presuppone l'esistenza del titolo dello stato e mira a togliergli valore,
dimostrando che manca uno dei presupposti certi della fattispecie
( matrimonio dei genitori, nascita dalla moglie, e tempo massimo del concepimento ).
Vertono sull' elemento incerto della fattispecie. Esse sono:
A) Si ha un disconoscimento vero e proprio, quando viene fatto nei confronti
lio nato prima dei centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio (art 233).
In questo caso non occorre altra prova.
costanza di matrimonio, e qualificata dalla dottrina come impugnativa di paternità.
Può essere esercitata contro la presunzione di paternità nei soli casi in cui è
tassativamente ammessa la prova contraria:
Quando nel periodo legale di concepimento i coniugi non hanno coabitato.
Quando in detto periodo il marito era impotente.
Quando in detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celate
al marito la propria gravidanza e la nascita del lio, mostrando di credere
di essere altri e non il marito il padre di suo lio.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
L'azione di disconoscimento può essere esercitata:
dal marito della madre, entro un anno dalla nascita o dal giorno in cui si
presume che ne abbia avuto conoscenza (244), o dal giorno in cui il marito
sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie.
dalla madre, entro sei mesi dalla nascita.
dal lio , entro un anno dal compimento della maggiore età o dalla sua conoscenza dei fatti
da un curatore speciale, nominato dal giudice su richiesta del lio che abbia compiuto
i sedici anni
dal pubblico ministero, quando si tratti di minore.
Il presunto padre, la madre e il lio sono liticonsorti necessari nel giudizio di disconoscimento:
cioè devono essere tutti chiamati ad intervenire.
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