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PROPOSTE PER I CARCERI - DROGA E PENITENZIARI: LE NORME E LE PROPOSTE

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PROPOSTE PER I CARCERI



-l-

Proposta sull'"affettività", possibilità di far avere la possibilità d'avere rapporti "intimi" con il partner (adesso è impossibile perché tutti i colloqui devono avvenire sotto il controllo delle guardie)


-a- maggiore attenzione sul vitto dei detenuti

-b- miglioramento dell'igiene (con la sistemazione di bidet e l'arrivo dell'acqua calda)

-c- aria e luce nei locali più frequentati, con finestre che ne consentono il passaggio




E' prevista la cancellazione di numerosi divieti come: l'accensione e lo spegnimento automatico della luce, della radio e della televisione


I colloqui con i famigliari saranno sei al mese e potranno svolgersi all'aria aperta e senza il vetro divisorio (che ci sarà solo in casi di particolare sicurezza)


Aumenterà la durata delle telefonate che passerà da tre a 10 minuti


Per le esigenze delle diverse etnie è prevista la creazione di luoghi e la presenza di ministri di culto diversi da quelli cattolici


Concessione dei benefici che consentono di lasciare temporaneamente i penitenziari con annesse tutte le procedure






DROGA E PENITENZIARI:

LE NORME E LE PROPOSTE



I DETENUTI-

Oggi nelle carceri italiane si contano più di diciottomila detenuti tossico-dipendenti, circa un terzo del totale dei reclusi


LE NORME-

Già dal 1990 la legge antidroga prevede che il tossico dipendente, in teoria, "deve scontare la pena in istituti idonei allo svolgimento di programmi terapeutici", può ottenere una speciale sospensione condizionale se chiede di entrare in comunità di recupero e"non può essere sottoposto a custodia cautelare in carcere"se non in casi eccezionali. Una serie di previsioni, dettate dall'intento di passare dalla repressione alla cura, che sono rimaste per lo più inapplicate per mancanza di strutture, di controlli e di personale.





LE PROPOSTE


Le politiche di "riduzione del danno" tendono a ridurre il legame tra droga e carcere: i progetti concreti vanno dalla depenalizzazione delle droghe leggere alla somministrazione controllata di eroina, proposta nel gennaio 1998.



SCIOPERO DEI DETENUTI NEL CARCERE DI OPERA


La protesta nelle carceri rischia di allargarsi a Opera con uno "sciopero dei detenuti".

In una lettera recapitata a vari mezzi d'informazione, un gruppo di reclusi annuncia, "a patrtire da oggi", un blocco totale di tutte le attività interne, come il lavoro o i corsi scolastici.

Tra i problemi più gravi, il comunicato indica il sovraffollamento; la mancata applicazione di misure alternative, per il rigore del tribunale; lo stato del centro clinico, dove verrebbero scaricati moltissimi detenuti con patologie terminali (AIDS conclamato, tumori) che richiederebbero cure esterne.

Sulla scia dell'inchiesta sui pestaggi in Sardegna, la lettera denuncia abusi e violenze e sollecita indagini su morti sospette in una dozzina di carceri, fino a un oscuro suicidio ad Opera. Tra le richieste, una commissione di difesa dei diritti dei detenuti.



Art.


DETENZIONE DOMICILIARE: nuove modifiche

  1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggio pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

q   Donne in cinta o madri di prole di età inferiore ad anni 10 con lei convivente;

q   Padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni 10 con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

q   Persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

q   Persona di età superiore a sassant'anni, se inabile anche parzialmente;

q   Persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.


  1. La detenzio0ne domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al punto uno quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.

  1. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al punto 1, può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante l'esecuzione della detenzione domiciliare.  



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