La Legislazione Longobarda.
Carattere
essenziale, almeno in origine, è la prevalenza in quegli ambiti
territoriali della presenza della CONSUETUDINE che prende il posto della legge
scritta. Come tutte le popolazioni germaniche, i Longobardi fondavano il loro
sistema giuridico su una seri di usi, vale a dire comportamenti generalizzati e
ripetuti nel tempo nella convinzione di rispettare un precetto formativo.
Con il passare
degli anni si verifica un fenomeno di CONSOLIDAMENTO DEL DIRITTO cioè i
funzionari, su delega del sovrano (ma più spesso del singolo duca)
prendono a raccogliere le norme comportamentali che assumono così forme
ufficiali, scritte.
I Longobardi non
sono particolarmente portati ad adeguarsi al diritto romano presente sul
territorio, ma cercano di affermare i loro principi giuridici limitandosi ad un
graduale avvicinamento all'esistente.
Solo con ROTARI la
formalizzazione del diritto raggiunge i vertici e si affermano alcuni principi
guida della produzione legislativa futura.
Principi fondamentali della legislazione longobarda.
- Il diritto è territoriale: ha, cioè, vigore solo nei territori sui quali il sovrano
esercita l'imperium.
- Il diritto nuovo abroga il
precedente: nel momento in cui una nuova legge
entra in vigore, tutte le norme precedenti attinenti una determinata
materia decadono.
- La certezza del diritto: il diritto vigente è voluto dal sovrano, su un determinato
territorio nel periodo di vigenza.
- Carattere positivo del diritto: è valido solo il diritto emanato dal sovrano senza ETEROINTEGRAZIONI
(non si può fare riferimento a norme non di provenienza regia)
- Interesse generale tutelato: nell'emanare una norma, il re non persegue latro interesse se non
quello di tutti i sudditi, non è mai mosso da finalità
egoistiche.
Oggetti del diritto longobardo.
- La persona fisica titolare di
diritti: in altre parole l'uomo libero al quale
solo l'ordinamento giuridico riconosce la capacità giuridica
(titolarità di diritti e doveri) e capacità di agire (azionabilità dei diritti).
- Il servo:
in quanto oggetto-bene passibile di essere liberato.
- La donna:
in quanto soggetto-persona fisica che vive
sempre sotto tutela (del padre, del marito . del sovrano).
- Il diritto:
alla tutela del patrimonio era garantito dal sovrano.
- Il diritto:
alla tutela della persona era garantito dal sovrano.
- La pena pecuniaria: vale a dire limitata al amento di denaro.
- La pena corporale: pene accessorie à tortura.
- La pena capitale: condanna a morte.
- La pena detentiva: non è utilizzata in quanto reputata eccessivamente onerosa
per lo stato.
- Commutabilità delle pene
possibile: vale a dire che la trasformazione
della pena da capitale a pecuniaria era garantita come strumento per
garantire la salvaguarida del massimo interesse
di cui il soggetto passivo del reato è titolare.